Lavorare in Pensione conviene?

Un pensionato non deve necessariamente rinunciare a lavorare. Infatti, dopo il pensionamento, una persona può svolgere attività lavorativa, ad eccezione dei Quota 100 e Quota 41.

Per chi usufruisce della Quota 100, non è possibile lavorare perché è presente un divieto di cumulare i redditi con la pensione con quelli di un’attività lavorativa. 

È escluso da questo provvedimento il lavoro autonomo occasionale purché si resti nei 5 mila euro l’anno.

Per la Quota 41, invece, è stabilito un limite per lavorare ma in questo caso solo fino all’ipotetico raggiungimento del requisito di accesso alla pensione anticipata, cioè a 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. 

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Per tutti gli altri tipi di pensione è consentito svolgere attività lavorativa e nulla prevede la penalizzazione sull’importo dell’assegno pensionistico. 

 

Dal gennaio 2009 i redditi da lavoro sono del tutto cumulabili con le pensioni di vecchiaia, anticipate e di anzianità. Un sistema valido per tutte le prestazioni erogate con il sistema misto o retributivo, quindi per coloro che sono in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995

 

Dunque, tenendo conto dei requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla pensione, possiamo affermare che pensioni di vecchiaia e anticipata sono cumulabili con i redditi da lavoro anche per il sistema contributivo. 

Lavorare in Pensione conviene

Cumulo dei redditi da lavoro e assegno ordinario di invalidità

In questo caso sono presenti delle limitazioni di tipo reddituale. Chi è titolare di un assegno ordinario di invalidità subisce delle decurtazioni sull’importo percepito laddove il reddito supera le seguenti soglie: 

  • In misura pari al 25% se il reddito supera di 4 volte il trattamento minimo Inps;
  • In misura pari al 50% se il reddito supera di 5 volte il trattamento minimo Inps.
 

Se, invece, l’importo dell’assegno ordinario di invalidità è superiore al trattamento minimo Inps, la porzione di assegno eccedente può subire una nuova decurtazione se l’anzianità contributiva è inferiore ai 40 anni. 

 

La trattenuta, infatti, è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo nel caso di reddito da lavoro subordinato e viene decurtata direttamente sulla retribuzione da parte del datore di lavoro. Se è pari al 30% della quota e i redditi provengono da lavoro autonomo sarà effettuata direttamente dall’ente previdenziale tramite comunicazione dei redditi annui percepiti.

Pensione di inabilità e cumulo dei redditi da lavoro

In questo caso il problema del cumulo non si pone a norma di legge perché lo svolgimento di lavoro, sia autonomo che dipendente, è infatti incompatibile con la percezione della prestazione.

Pensione di reversibilità e cumulo dei redditi da lavoro

Anche per questo tipo di pensione è possibile svolgere attività lavorativa, ma solo in parte. Sono presenti dei vincoli reddituali che prevedono decurtazioni nel caso in cui il reddito del lavoro del superstite sia compreso tra 3 e 4 volte l’importo del trattamento minimo INPS; superi 4 volte il trattamento minimo INPS o superi 5 volte il trattamento minimo INPS.

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